logo

REACH

REACH sta per «Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals» ed è la designazione del nuovo regolamento UE sui prodotti chimici, n°1907/2006. Con esso si intende proteggere nel miglior modo possibile la salute e l‘ambiente dagli effetti nocivi di tali prodotti.

Gli obblighi e le restrizioni introdotte dal regolamento in oggetto circa l'utilizzo di sostanze e preparati pericolosi non si applicano ai prodotti realizzati da SapiSelco, poiché realizzati esclusivamente in nylon. Pertanto tutti i prodotti commercializzati da SapiSelco soddisfano quanto richiesto da REACH.

 

Produttori e importatori nell'EU devono esaminare tutte le sostanze chimiche, anche quelle vecchie già impiegate, al fine di stabilire gli eventuali effetti nocivi e preregistrarle. Senza una pre-registrazione tali sostanze non potranno più essere commercializzate nell'UE. L‘obbligo di registrazione vige a partire da una tonnellata all‘anno della sostanza in questione, per ogni fabbricante o importatore.
REACH non concerne solo i prodotti chimici propriamente detti bensì, a determinate condizioni, anche gli oggetti.
I fabbricanti, gli importatori, i commercianti e gli utilizzatori devono provare che i loro prodotti chimici possono essere impiegati in modo sicuro.

Solo così è consentita la loro propriamente detti bensì, commercializzazione e il loro utilizzo.
La comunicazione relativa ai pericoli e all‘impiego sicuro deve essere garantita lungo tutta la catena di fornitura.
Ad essere interessate dal regolamento REACH sono le aziende che esportano nell‘UE direttamente o tramite i loro clienti, una quantità superiore ad una tonnellata all‘anno di:
  • sostanze chimiche come tali;
  • sostanze chimiche sotto forma di preparati (miscele di sostanze chimiche, incluse le leghe metalliche);
  • sostanze chimiche presenti in prodotti o manufatti dai quali si possono in seguito liberare (p. es. candele odorose, cartucce d‘inchiostro);
  • prodotti contenenti sostanze « particolarmente pericolose » in una concentrazione superiore allo 0,1 per cento che figurano nell‘elenco all‘allegato XIV dell‘ordinanza REACH.

Per saperne di più:

 

http://it.wikipedia.org/wiki/REACH

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm